IVA su spese condivise di studio professionale non associato

L’Agenzia delle entrate affronta il trattamento IVA di somme dovute a seguito di un’ordinanza di ingiunzione per il riaddebito di costi comuni di uno studio professionale non costituito in associazione professionale (Agenzia delle entrate, risposta 14 luglio 2025, n. 189).

L’Istante, un avvocato, ha convenuto lo scioglimento di un’associazione professionale e la contestuale ripartizione e riaddebito dei costi comuni dello studio.
A seguito di un lungo contenzioso per l’accertamento delle spese, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) è stata disposta dal giudice. La CTU ha riclassificato tutte le spese sostenute e ricostruito la quota spettante all’Istante, dedotti gli acconti già versati.
Per il recupero di una somma dovuta, è stato notificato un atto di precetto in esecuzione di un’ordinanza del Tribunale.
Il quesito principale dell’Istante riguarda, dunque, l’applicazione dell’IVA sul riaddebito di questi costi, che sono stati distinti analiticamente per voci e categorie di spesa dal CTU, e non in via forfettaria. Inoltre, è stato chiesto di chiarire come applicare l’IVA sugli interessi legali dovuti e sulle spese legali a favore della controparte vittoriosa, dato che quest’ultima è un soggetto passivo con diritto alla detrazione.

 

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fornito le seguenti indicazioni sul corretto trattamento IVA:

  • Riaddebito delle spese comuni dello studio: la circolare n. 58/E/2001 chiarisce che il riaddebito di spese comuni tra professionisti non costituiti in associazione professionale deve essere realizzato tramite l’emissione di una fattura assoggettata ad IVA. Di conseguenza, le somme che l’Istante dovrà corrispondere in esecuzione dell’ordinanza del giudice costituiscono operazioni imponibili ai fini IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria. Questo è in linea con le precedenti fatture di acconto già emesse. Viene esclusa la configurazione giuridica dell’accordo come contratto di mandato senza rappresentanza. Pertanto, il pagamento della somma stabilita nell’ordinanza è oggettivamente imponibile IVA.

  • Trattamento IVA degli interessi legali: per stabilire il trattamento fiscale degli interessi legali, è necessario individuarne la natura giuridica e la “causa” per la quale sono stati liquidati. L’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che non concorrono a formare la base imponibile le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi. Nel caso in esame, gli interessi legali assumono una natura risarcitoria per il ritardo nel pagamento delle spese comuni. Pertanto, non devono concorrere a formare la base imponibile IVA.

  • Trattamento IVA delle spese legali: sulla base di precedenti circolari e risoluzioni (n. 203/1994 e n. 91/1998), la parte soccombente in un giudizio, condannata al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, è tenuta al pagamento dell’imposta. L’unica eccezione si ha quando il vincitore della causa, in quanto soggetto passivo d’imposta, e la vertenza inerisce all’esercizio della propria attività d’impresa, ha titolo ad esercitare la detrazione dell’IVA. In tale circostanza, il legale della controparte può richiedere al soccombente l’importo dell’onorario e delle spese processuali, ma non anche quello dell’IVA, in quanto tale imposta è dovuta per rivalsa dal proprio cliente.

  • Detrazione dell’IVA: in generale, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n. 633/1972, l’IVA è detraibile per beni e servizi acquistati nell’esercizio di impresa, arte o professione, impiegati per realizzare operazioni imponibili. L’IVA è detraibile nella misura in cui gli acquisti siano inerenti, strumentali e necessari all’esercizio dell’attività economica imponibile svolta dal contribuente.

CIPL Edilizia Artigianato Bologna: EVR 2025



Le parti sociali dell’Emilia Romagna prorogano l’EVR 2025 e stabiliscono le modalità di erogazione 


Lo scorso 4 luglio le Parti Sociali territoriali dell’Emilia Romagna Agci, Cna Costruzioni, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il verbale di accordo per la proroga della corresponsione dell’EVR per l’anno 2025.


Ai fini della determinazione dell’EVR sono stati confrontati gli indicatori territoriali relativi al triennio 2021-2024 con quelli del triennio 2020-2023 ed è emerso, dalla loro somma ponderale, l’esito positivo di tutti e 4 gli indicatori con un valore percentuale da applicare pari al 100%.


Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di soli 2 parametri territoriali, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 






































Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 45,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende che abbiano effettuato la verifica interna con esito positivo di un solo parametro territoriale, l’importo dell’EVR relativamente al periodo aprile-dicembre 2025 sarà il seguente: 






































Livello Importo EVR 2025 Impiegati Importo EVR 2025 Operai
8 46,68
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

Entro il 31 luglio 2025 viene specificato che le aziende dovranno comunicare alle OO.SS., alle RSA/RSU ed alla Cassa Edile di Bologna  le risultanze della verifica interna da cui deriva la determinazione dell’importo dell’EVR.

CCNL Presidenza del Consiglio: siglata l’ipotesi

Per il periodo 2019-2021 previsti aumenti

Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 sia  per la parte giuridica che per la parte economica.

E’ prevista una revisione del sistema di classificazione del personale, per valorizzare la carriera del personale, con l’introduzione di nuovi profili ad elevato contenuto professionale e specialistico.

Definita anche  l’introduzione di norme sull’age management, che pongono attenzione alle differenze di età dei dipendenti e valorizzazione della maggiore esperienza oltre ad una maggiore attenzione alla formazione del personale.

A livello economico, l’accordo prevede un incremento retributivo medio mensile pari a 168,00 euro per 13 mensilità  a decorrere dal 1° gennaio 2020  che comprende ed assorbe l’incremento corrisposto dal 1° gennaio 2019.
 

Fondo Prevedi: sottoscritto l’accordo sul contributo contrattuale



Novità a partire dal mese di luglio per i lavoratori edili


Il 4 luglio 2025, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai Edilizia, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato un accordo ai fini dell’ attuazione di quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro di categoria, con l’obiettivo di raccogliere le segnalazioni della Covip al Fondo Prevedi in merito alle necessità di ridurre il divario crescente tra posizioni associate e posizioni contribuenti.


Nello specifico, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2025, il contributo contrattuale è dovuto solo per i rapporti di lavoro che abbiano una durata superiore a tre mesi. Difatti, per i rapporti di lavoro che superino tale durata, il contributo contrattuale deve essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza), fermo restando che l’importo versato per il quarto mese ricomprenderà anche quello relativo ai primi tre mesi. 


Qualora l’assunzione riguardi il caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore che abbia già attivato, nell’ambito di un precedente rapporto di lavoro, il versamento al Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale, come risultante dai flussi informativi intercorrenti tra il Fondo, le singole Casse Edili e i datori di lavoro, il contributo contrattuale sarà versato dall’azienda fin dal primo mese del rapporto di lavoro.


Inoltre, l’accordo prevede anche una specifica erogazione retributiva da corrispondere, con modalità distinte per impiegati e operai, nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia durata inferiore a tre mesi. 


Si riportano di seguito gli importi riconosciuti dal datore di lavoro per gli impiegati e gli operai del settore industriale.


Impiegati


























Livelli Valore mensile
7 16,00
6 14,40
5 12,00
4 11,20
3 10,40
2 9,36
1 8,00

Operai


























LIVELLI


Importo orario

a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,072884
Operaio specializzato          0,067640
Operaio qualificato 0,060876
Operaio comune 0,052060
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini uscieri e inservienti 0,04332
                             c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,04332

Sistema Informativo Minori: nuova funzionalità dedicata ai soggetti privati

L’utente ha ora la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 11 luglio 2025).

Al compimento della maggiore età allo straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro (ovvero per lavoro subordinato o autonomo), previo parere sul percorso di integrazione socio-lavorativa compiuto in Italia dall’interessato durante la minore età espresso dalla Direzione Generale per le Politiche migratorie e per l’inserimento sociale e lavorativo dei migranti del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 286/1998).

La richiesta di parere ex articolo 32 è vincolata al possesso da parte del minore di alcuni documenti e requisiti necessari per la formalizzazione della richiesta:

– documento ufficiale di riconoscimento del minore; passaporto o una attestazione di identità rilasciata o convalidata dall’Ambasciata/Consolato del Paese di origine;
permesso di soggiorno o del cedolino di richiesta o rinnovo;
provvedimento di affidamento o di ratifica dell’affido, oppure copia del provvedimento di Tutela o di richiesta di apertura Tutela;
– documenti che attestino che il minore ha seguito percorsi di integrazione (scolastici, formativi, lavorativi) da minorenne e/o intende svolgere percorsi di integrazione da maggiorenne.

Ora la digitalizzazione della nuova procedura per la gestione delle richieste di parere da parte dei soggetti privati, segnalata dal Ministero con il comunicato in commento, rappresenta un’opportunità per velocizzare i tempi di lavorazione delle richieste a vantaggio degli stessi richiedenti e per garantire la massima trasparenza nella lavorazione delle pratiche.

Grazie alla nuova funzionalità, l’utente ha la possibilità di formalizzare una nuova richiesta di parere e di gestire, ricercare e visualizzare anche le istanze già presentate.

Per accedere al SIM-Sistema Informativo Migranti come “Soggetto Privato” è possibile consultare le Linee Guida Soggetti Privati (raggiungibili tramite un link contenuto nel comunicato in argomento, così come è incluso anche un link sulle FAQ dedicate, la mailbox per richieste pareri ex articolo 32 e le indicazioni per l’assistenza telefonica).