Bonus giovani e donne: ok dalla Commissione europea

Approvate le misure previste dal Decreto Coesione che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 31 gennaio 2025).

Luce verde dalla Commissione europea per i Bonus giovani e donne previsti dal Decreto Coesione (D.L. n. 60/2024). L’approvazione da parte di Bruxelles apre così la strada per l’approvazione dei decreti attuativi delle due misure che prevedono una spesa di 1,1 miliardi di euro.

Tali risorse sono in parte finanziate attraverso FSE+, per l’esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato e di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente. L’esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al sud e donne.

La Commissione europea ha autorizzato la misura italiana come aiuto di Stato a favore dell’occupazione compatibile ai sensi dell’articolo 107(3)(c) del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFEU). Si tratta della prima decisione di autorizzazione ottenuta al di fuori dei Quadri Temporanei, con regole più rigorose di quelle applicabili nel periodo della crisi sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina

In particolare, per la Commissione europea le misure sono necessarie, appropriate e proporzionate al raggiungimento dell’obiettivo, nonché contenenti le sufficienti garanzie per evitare abusi e distorsioni della concorrenza.

Fondo Salute Sempre: iscrizione familiari e pensionati entro il 28 febbraio

Prorogati i servizi con UniSalute fino al 2026

Dal 7 gennaio 2025 è ripartita la campagna adesioni al Fondo Salute Sempre per familiari e pensionati del settore, relativa all’annualità 2025. L’adesione dovrà avvenire entro le ore 17:00 del 28 febbraio 2025. I costi sono pari a:
140,00 euro per la polizza per familiare;
600,00 euro per la polizza per pensionati. 
Con il nuovo piano sanitario, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la franchigia in rete per visite specialistiche, alta specializzazione ed accertamenti diagnostici è pari a 35,00 euro. Il Fondo informa inoltre gli iscritti che i servizi con il partner assicurativo UniSalute sono stati prorogati fino al 1° gennaio 2026.

CCNL Istituti Investigativi (Federpol): siglato il rinnovo per i dipendenti del settore



Previsti nuovi minimi retributivi a partire dal 1° gennaio 2025


Il 14 gennaio 2025 Federpol e Fesica-Confsal hanno siglato l’accordo di rinnovo per i dipendenti degli istituti investigativi privati e delle agenzie di sicurezza sussidiaria o complementare. Il contratto ha durata triennale e decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027. Le Parti si sono accordate per riunirsi alla fine del 2026 per valutare l’adeguamento delle retribuzioni in base alle variazioni dell’indice IPCA. Viene stabilito che, dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 6 mesi dalla scadenza del CCNL, venga erogata un’indennità pari a 50% del tasso di inflazione applicato al minimo tabellare. Inoltre, il rinnovo stabilisce nuovi minimi retributivi con aumenti erogati in 2 tranches: 1° gennaio 2025 e 1° gennaio 2026. Gli importi sono riportati nella tabella di seguito. 














































Livello Minimo 1.1.2025 Minimo 1.1.2026
Quadro 1.922,00 1.950,00
1° livello 1.742,00 1.770,00
2° livello 1.552,00 1.580,00
3° livello 1.462,00 1.490,00
4° livello Super 1.422,00 1.450,00
4° livello 1.362,00 1.390,00
5° livello Super 1.302,00 1.330,00
5° livello 1.262,00 1.290,00
6° livello 1.202,00 1.230,00
7° livello 1.122,00 1.150,00

 

Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta

Arrivano dall’Agenzia delle entrate le disposizioni di attuazione dell’articolo 16 del D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1, recante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 gennaio 2025, n. 25978).

Con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del D.Lgs. n. 1/2024, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente non superiore a cinque.

La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l’ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e altri dati.

 

Le nuove disposizioni dell’articolo 16 del del D.Lgs. n. 1/2024 possono essere applicate dai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. n. 600/1973, che:

  • corrispondono esclusivamente compensi, sotto qualsiasi forma, che costituiscono per i percipienti redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati;

  • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;

  • effettuano il versamento delle suddette ritenute e trattenute con le modalità di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

  • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a 5.

In alternativa alla presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, dunque, tali soggetti devono comunicare all’Agenzia delle entrate i seguenti dati:

– l’ammontare delle ritenute e trattenute operate, indicando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;

– in caso di trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’IRPEF, la regione o il comune a cui si riferiscono;

– la presenza delle fattispecie (note) elencate nell’allegato 2 al provvedimento.

 

Ai fini del versamento tramite modello F24 delle ritenute e trattenute operate, i soggetti devono indicano anche:

  • l’ammontare delle ritenute e trattenute versate, il relativo codice tributo e il periodo di riferimento;

  • l’ammontare degli interessi versati unitamente alle ritenute e trattenute, in caso di ravvedimento;

  • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate;

  • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento;

  • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

L’invio del modello F24 e la comunicazione devono essere effettuati a decorrere dal 6 febbraio 2025, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal sostituto d’imposta, oppure avvalendosi di un intermediario. A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE”.

 

Le comunicazioni dei dati effettuate sono equiparate, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta e devono essere effettuate entro la scadenza del termine di presentazione della suddetta dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta, relativa all’anno di riferimento, anche in mancanza, in tutto o in parte, dei versamenti delle ritenute e trattenute operate.

Per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere i dati entro il 30 aprile 2025.

Locali sotterranei o semisotterranei: prime indicazioni operative

Le nuove competenze dell’Ispettorato nazionale del lavoro e gli adempimenti dei datori (INL, nota 29 gennaio 2025, n. 811)

Il Collegato Lavoro (Legge n. 203/2024) con l’articolo 1, comma 1, lettera e) ha  attribuito all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competenza in merito all’uso in deroga dei lavori chiusi sotterranei o semi-sotterranei,  prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite PEC prima dell’utilizzo dei locali.

In particolare, la novella normativa è entrata in vigore il 12 gennaio 2025 e con essa vengono sostituiti interamente i commi 2 e 3 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008. Come detto, le modifiche normative intervenute attribuiscono all’Ispettorato Nazionale del Lavoro competenza in merito all’uso in deroga dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei prevedendo che il datore di lavoro effettui una comunicazione tramite Pec prima dell’utilizzo degli stessi. Il legislatore ha esteso, inoltre, la nuova disciplina anche alle attività lavorative che si svolgono nei locali sotterranei o semi-sotterranei quando ricorrono “particolari esigenze tecniche”. Non è possibile presentare la comunicazione se le attività lavorative comportano l’emissione di agenti nocivi.

La comunicazione in questione può essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente per locali che siano già dotati di titolo edilizio con destinazione d’uso compatibile con il tipo di attività lavorativa per la quale si presenta la suddetta comunicazione. Questa deve essere redatta in carta semplice o compilando il modulo INL presente sul sito istituzionale, e inoltrata esclusivamente tramite PEC, al competente Ufficio territoriale dell’Ispettorato, 30 giorni prima dell’effettivo utilizzo, modifica o voltura dei locali chiusi sotterranei o semi-sotterranei. La citata comunicazione deve essere accompagnata da una relazione che descriva puntualmente il tipo di attività con l’indicazione delle lavorazioni che si svolgeranno in ciascun ambiente all’interno dei locali, con la specifica che le lavorazioni non diano luogo all’emissione di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all’allegato IV, in quanto applicabili. Inoltre, dovrà essere allegata anche l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, iscritto all’Albo professionale, circa la conformità dei locali oggetto di comunicazione agli strumenti urbanistici adottati o approvati e al regolamento edilizio comunale vigente e alle disposizioni di legge sia statali che regionali in materia; l’agibilità dei locali; il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; il rispetto della sussistenza dei requisiti di illuminazione idonei al tipo di lavorazione; la sussistenza delle condizioni di salubrità dell’aria e dei sistemi di aerazione dei locali; la sussistenza di idoneo microclima in relazione al tipo di lavorazione; la conformità di tutti gli impianti presenti alla normativa vigente.

Qualora la documentazione trasmessa dal datore di lavoro risulti incompleta o carente delle informazioni contenute nel modello di istanza della comunicazione, l’articolo 65, comma 3, cit. prevede, per l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio, la possibilità di richiedere “ulteriori informazioni”. In tal caso, l’utilizzo dei locali sarà consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste, salvo espresso divieto da parte dell’ufficio medesimo.

In mancanza delle condizioni che dimostrino il rispetto dei requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 65 del D.Lgs. n. 81/2008, l’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dovrà comunicare al datore di lavoro, via PEC, il diniego all’utilizzo dei locali motivandone le ragioni sottese.