Manageritalia: rinnovata la convenzione Pastore

Il rinnovo porterà ulteriori vantaggi fino al 2031

Attraverso un accordo firmato nei mesi scorsi, sono state definite le nuove condizioni della Convenzione Pastore, come il mantenimento della gestione separata (la Previr) ed il miglioramento del rendimento trattenuto dalle compagnie, che passa allo 0,65% fisso. 
Inoltre, è previsto un miglioramento della garanzia in caso di morte, attraverso l’aumento nei capitali che consentiranno di offrire due garanzie nuove:
– la dread disease, che in caso di malattia che in caso di malattia grave garantisce una liquidazione pari al 5% della somma assicurata per il caso morte, con un minimo di 13mila euro;
– l’una tantum sulla Long term care, che erogherà un capitale iniziale aggiuntivo pari a 5 volte la rendita mensile non appena accertata la non autosufficienza.
A seguire, sono stati introdotti miglioramenti in base all’età sia per i giovani, con un aumento dell’accantonamento individuale e un capitale assicurato per la dread disease di oltre 20.000 euro; sia per gli over 50, con un aumento della Temporanea caso morte di 20mila euro, arrivando a 160mila euro, e un capitale assicurato per la dread disease di 13mila euro.
Per le Convenzioni scadute, la validità dei minimi garantiti è stata estesa di 10 anni, dai 65 ai 75 anni. Viene inoltre concesso di reinvestire il capitale liberatosi a questa età, senza costi di ingresso, nella Nuova Capitello, con gli stessi rendimenti della Convenzione contrattuale. 
Per la Long term care, ai dirigenti in servizio ed ai volontari, è stata anticipata l’età (da 66 a 55 anni) nella quale possono scegliere di passare alla forma “a vita intera” da quella “temporanea”, pagando quindi un premio annuo più basso. Inoltre, i volontari potranno pagare anche solo il contributo Long term care nella forma “a vita intera”.
Infine, per la Nuova Capitello, è stato allineato il rendimento trattenuto a quello della Convenzione dei dirigenti, passando dallo 0,70 allo 0,65%. 

CCNL Lavoro domestico: dal 1° gennaio aumenti moderati per colf, badanti e baby sitter



I salari sono stati adeguati all’inflazione, con una crescita dello 0,96%


Le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil e le associazioni datoriali Fidaldo e Domina si sono riunite nei giorni scorsi, come accade ogni anno, per definire l’adeguamento annuale dei salari dei lavoratori domestici, in linea con l’aumento del costo della vita rilevato dall’ISTAT.
In attesa della pubblicazione del testo ufficiale dell’accordo, si rendono disponibili le tabelle retributive anticipate dall’associazione Domina.


Tabella A








































Lavoratori conviventi art. 14 co. 1, lett. a)
Livelli Valori mensili Indennità
A 736,25  
AS 870,13  
B 937,06   
BS 1.003,99  
C 1.070,94  
CS 1.137,86  
D 1.338,65 197,95
DS 1.405,58 197,95

Tabella B
















Lavoratori di cui art. 14 co. 2
Livelli Valori mensili
B 669,32
BS 702,81
C 776,40

Tabella C































Lavoratori non conviventi art. 14 co. 2 lett. b)
Livelli Valori orari
A 5,35 
AS 6,30
B 6,68
BS 7,10
C 7,49
CS 7,91
D 9,12
DS 9,50

Tabella D




















Assistenza notturna Art. 10 (Valori mensili)
Livelli Autosufficienti Non autosufficienti
BS 1.154,58  
CS   1.308,53
DS   1.616,46

Tabella E










Presenza notturna Art. 11
Livelli Valori mensili
Liv. Unico 773,06

Tabella F
















Indennità (valori giornalieri)
 Livelli Pranzo e/o colazione Cena Alloggio Totale indennità Vitto e alloggio
BS 2,31 2,31 1,98 6,60

Tabella G













Lavoratori di cui all’art. 14 co. 9
Livello Valori orari
CS 8,49
DS 10,25

Tabella H














Indennità art. 34 co. 3
Livello Valori mensili Valori mensili Lavoratori tab. B Valori orari
BS 132,04 92,51 0,80

Tabella I
















Indennità art. 34 co. 4
Livello Valori mensili Valori orari
CS 114,05 0,67
DS 114,05 0,67

Tabella L
















Indennità art. 34 co. 7
Livello Valori mensili
B 9,13
BS 11,41
CS 11,41

Variazione Indice ISTAT: 1,2%

CCNL Scuola: siglato il contratto integrativo fino al 2028

Il contratto integrativo riguarda la mobilità del personale docente, educativo e Ata per il periodo 2025/2026-2027/2028

Il 29 gennaio 2025, come comunicato da Cisl-Scuola in una nota stampa, è stato sottoscritto il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata per il triennio 2025/2026-2027/2028. Insieme alla Cisl-Scuola erano presenti alla firma anche le altre OO.SS. Flc-Cgil, Snals-Confsal, Gilda-Unams e Anief.
Tra le molteplici novità inserite all’interno del CCNI vi sono le deroghe per il ricongiungimento ai figli minori di 16 anni e ai genitori over 65. I docenti titolari in un grado di istruzione potranno presentare domanda per il passaggio di ruolo, anche senza abilitazione per il nuovo grado, a patto che siano in possesso della specializzazione su sostegno sull’altro grado di istruzione. Sono state ampliate anche le disposizioni per l’assistenza ai familiari e sono stati introdotti nuovi elementi sia nelle domande di mobilità volontaria che d’ufficio. Per il servizio di insegnamento svolto da precario viene modificato il punteggio che sarà equiparato, nel corso dei 3 anni, a quello del servizio di ruolo. Soggetto a modifiche anche il punteggio per la continuità e per i figli; mentre, è stata inserita una procedura dedicata ai movimenti per i funzionari di elevata qualificazione. 
La palla passa ora al ministero che dovrà stabilire i tempi ed i termini entro i quali è possibile presentare le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo che, con tutta probabilità, potranno avere inizio nella seconda metà del mese di febbraio. 

Dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2025

L’Agenzia delle entrate ha individuato i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti, rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di imposta 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 31 gennaio 2025, n. 24728).

Il comma 4 dell’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 ha previsto che i contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale debbano dichiarare, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato.

 

Pertanto, con il nuovo provvedimento n. 24728/2025, l’Agenzia ha reso noti i suddetti dati rilevanti per l’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025. Tali dati sono:

  • quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2024;

  • quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023 approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024;

  • quelli indicati nell’allegato 1 al provvedimento stesso.

L’Agenzia ha specificato che i dati contabili potrebbero essere ridotti e accorpati, oppure sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli dichiarativi Redditi, anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e 4-ter del richiamato articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017.

 

Il provvedimento ha, inoltre, individuato le ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta 2025.

L’Agenzia ha ricordato che l’attività di revisione degli ISA deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività economiche ATECO.

Di conseguenza, essendo entrata in vigore dal 1° gennaio 2025 la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, che verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile 2025, le attività economiche indicate nel provvedimento, per le quali è prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono state individuate facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

CCNL Edilizia Industria. siglato il rinnovo

Previsto un aumento dei minimi pari a 180,00 euro al livello I

Lo scorso 29 gennaio è stato siglato da Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Fenea-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini.
A livello economico è previsto un aumento di 180,00 euro al livello I, così ripartito: 
– 80,00 euro dal 1° febbraio 2025;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2026;
– 50,00 euro dal 1° marzo 2027, con un recupero inflattivo dell’11% e un aumento sui minimi del 18%. 
L’aumento salariale al livello II (operaio qualificato) pari a 210,60 euro, è così ripartito: 
– 93,60 euro dal 1° febbraio 2025;
– 58,50 euro dal 1° marzo 2026;
– 58,50 euro dal 1° marzo dal 1° marzo 2027.
Il contratto decorre dal 1° febbraio 2025 fino al 30 giugno 2028. 
Le Parti si sono impegnate, inoltre, entro il 28 febbraio 2025, a concludere sui seguenti temi: catalogo formativo nazionale, sorveglianza sanitaria, istanze del settore, premialità; denuncia unica edile ed F24 con lavori della Commissione entro sei mesi; trasferta nazionale; lavoro straordinario; non sovrapponibilità dei cicli contrattuali.