INAIL: premi assicurativi per lavoratori operanti in Paesi extracomunitari


Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle di cui alla mdesima circolare.


Per il 2022, con decreto del Ministro del lavoro sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione di detti lavoratori. Tali retribuzioni si applicano altresì per il calcolo dei premi da corrispondere per le qualifiche dell’area dirigenziale, in deroga alla norma generale.
Trattandosi di retribuzioni convenzionali riferite a lavoratori che svolgono attività lavorativa subordinata, sono escluse da tale ambito altre tipologie di rapporto di lavoro, quali le collaborazioni coordinate e continuative.
Pertanto, in caso di collaborazioni coordinate e continuative rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo dovuto per i lavoratori impegnati in tali collaborazioni è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.


Le retribuzioni convenzionali in argomento valgono per i lavoratori operanti nei Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Ai fini assicurativi Inail, sono, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione del regime di dette retribuzioni convenzionali gli: Stati membri dell’Unione Europea; Stati ai quali si applica la normativa comunitaria; Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale.
Tali retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro, trasferimenti da o per l’estero, intervenuti nel corso del mese. Al di fuori di dette ipotesi, le retribuzioni convenzionali mensili non sono frazionabili.
Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente alla qualifica del lavoratore interessato ed alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa, delle tabelle di cui alla circolare in argomento (circolare Inail 2 marzo 2022, n. 13).

Agevolazioni fiscali per trasporto dializzati effettuato da una ODV


Forniti chiarimenti sull’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, co. 2, primo periodo, della L. n. 266/1991 per il trasporto dializzati effettuato da una organizzazione di volontariato (Agenzia delle entrate – Risposta 03 marzo 2022, n. 92).

Nel caso di specie, l’ODV istante chiede al Fisco di conoscere se, in relazione al servizio di trasporto dializzati, sulla base di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 secondo cui “le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”, possa essere esonerato dall’apertura della partita Iva e dall’emissione della fattura.
Per quanto concerne la disciplina prevista ai fini Iva dall’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, la stessa risulta allo stato in vigore per effetto di quanto disposto dagli articoli 102 e 104 del predetto CTS.
In particolare, in base all’articolo 102, comma 1, lettera a), tra le disposizioni abrogate figura la legge n. 266 del 1991. Tuttavia, il successivo comma 2 dell’articolo 102, alla lettera d), prevede che l’articolo 8, comma 2, primo periodo, recante la riportata agevolazione fiscale ai fini Iva, risulta abrogato a decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS, vale a dire “a decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro”.
L’ODV, quindi, in presenza dei requisiti richiesti, non è tenuta allo stato attuale ad aprire la partita Iva né ad emettere fattura nei confronti delle ASL, limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del CTS (escluse quelle diverse di cui al successivo articolo 6) e nel rispetto del dettato di cui all’articolo 33, comma 3 del CTS, secondo cui per l’attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.
Resta inteso, in ogni caso, che il regime di cui all’articolo 8, comma 2, primo periodo, della legge n. 266 del 1991, verrà meno in corrispondenza del verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 104, comma 2 del CTS.


Digitalizzazione: dal 1° marzo via libera al piano voucher per le imprese


O3 MAR 2022 Prende il via il Piano voucher per le imprese che punta a favorire la connettività a internet ultraveloce e la digitalizzazione del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale. (Ministero dello sviluppo economico – comunicato 28 febbraio 2022)

A partire da martedì 1° marzo, alle ore 12, le imprese potranno richiedere un contributo – da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro per servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s – direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si saranno accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura per conto del Ministero dello sviluppo economico.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, i beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.
Le risorse destinate alla misura, volta alla digitalizzazione delle imprese, sono pari complessivamente a 608.238.104,00 euro.
Si tratta di un intervento che rientra nell’ambito della Strategia italiana per la banda ultralarga ed è anche tra le priorità indicate nel PNRR.
Il Piano Voucher per le imprese avrà durata fino a esaurimento delle risorse stanziate e, comunque, fino al 15 dicembre 2022. La durata della misura potrà essere prorogata per un ulteriore anno.

Proroga termini presentazione istanze per il Fermo Pesca 2021

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato la proroga del termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021

Nei casi di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro e per massimo quaranta giorni nell’arco dell’anno.
In caso di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio, deciso dalle autorità pubbliche, ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, è concessa, per l’anno 2021, un’indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un importo massimo di trenta euro.


A seguito delle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria che interesseranno tutte le procedure del portale Servizi Lavoro, comportando un disservizio sulle infrastrutture di accesso ai sistemi di ingresso e autenticazione degli utenti, per 24 ore, a partire dalle ore 16:00 di  venerdì 4 marzo 2022, il termine per l’inoltro delle istanze relative al fermo pesca annualità 2021, fissato al 15 marzo 2022 è prorogato al 18 marzo 2022 (ore 23:59). Per problemi tecnici inerenti la procedura CIGSonline si può utilizzare il format predisposto, indicando la categoria “Ammortizzatori sociali” e la sottocategoria “Altri ammortizzatori”.


Modifiche all’utilizzo della Carta elettronica


Modificate alcune disposizioni relative alla Carta elettronica a decorrere dal 17 marzo 2022 (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Decreto 24 dicembre 2019, n. 177)

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro. La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati ad un acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di etànegli anni 2019, 2020 e 2021.
I dati anagrafici dei beneficiari possono essere accertati anche attraverso la carta di identità elettronica.
Il MIC cura l’attività di comunicazione istituzionale, mediante apposite iniziative di informazione e promozione della misura, nonché di assistenza all’utenza sulle piattaforme digitali.
I beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021 possono utilizzare la Carta, oltre che per l’acquisto di quanto indicato nel DM, per l’acquisto di abbonamenti a periodici anche in formato digitale.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le proprie credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/. La registrazione è consentita fino al 31 agosto 2020 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020 e fino al 31 agosto 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 28 febbraio 2021, per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2019, entro e non oltre il 28 febbraio 2022 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2020ed entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per i beneficiari che compiono diciotto anni di età nell’anno 2021, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre il 31 agosto 2022, sulla piattaforma informatica dedicata. La registrazione, che avviene tramite SPID o CIE, prevede l’indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell’attività prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l’attività, della tipologia di beni e servizi, la dichiarazione che i buoni di spesa saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti, nonché l’accettazione delle condizioni di uso e delle specifiche relative alla fatturazione.